Data  21/05/2017 01:23:53 | Sezione Entrate Entrate

DIRPUBBLICA e APPLET mettono a rischio la festicciola di Equitalia!


Il cambiamento che avanza nelle Entrate!
Il cambiamento che avanza nelle Entrate!

La nomina di Ernesto Maria Rufini a Commissario straordinario per le operazioni propedeutiche all’istituzione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, è stata impugnata da DIRPUBBLICA e da APPLET (Associazione Privata Per L'Efficienza e la Trasparenza delle pubbliche amministrazioni).




L’avv. Carmine Medici del Foro di Nola (NA) ha notificato, per conto di DIRPUBBLICA (Federazione del Pubblico Impiego) e di APPLET (Associazione Privata Per L'Efficienza e la Trasparenza delle pubbliche amministrazioni), due distinti ricorsi al T.A.R. del Lazio – Roma avverso il D.P.C.M. del 16 febbraio 2017, con il quale l’Amministratore delegato della società Equitalia s.p.a. è stato nominato Commissario straordinario per le operazioni propedeutiche all’istituzione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 193 del 2016, svolgerà le funzioni relative al servizio nazionale della riscossione.

In linea con il contenzioso intrapreso contro l’Agenzia delle Entrate sugli incarichi dirigenziali conferiti a funzionari che non avevano mai superato alcun concorso pubblico per l’accesso alla dirigenza, culminato nella sentenza della Corte costituzionale del 17 marzo 2015, n. 37, la DIRPUBBLICA ha inteso contestare il trasferimento di Personale del Gruppo Equitalia presso la nuova “Agenzia delle Entrate-Riscossione” poiché, quest’ultima non può dotarsi di impiegati e dirigenti provenienti da procedure diverse dal pubblico concorso, senza violare l’articolo 97 della Costituzione.

In buona sostanza, DIRPUBBLICA intende contrastare la formazione, nell’ambito del sistema fiscale e nel contesto organizzativo dell’Agenzia delle Entrate, di un modello di management ibrido, formato da un Organico dirigenziale e direttivo in possesso di status giuridici ed economici differenti, quello pubblico (Agenzia delle Entrate) e quello privato (Gruppo Equitalia).

Nel perseguire una simile illegittima finalità, l’operazione si è risolta in una situazione di palese svantaggio per i contribuenti, poiché, nonostante l’istituzione di una nuova Agenzia, preposta alle funzioni del servizio nazionale della riscossione, non sono stati aboliti gli «oneri per il funzionamento del servizio» (cioè, l’aggio), per cui i costi e le incertezze (vedi le “quote incentivanti” autodeterminate dall’esattore) per i contribuenti sottoposti alle procedure di riscossione sono rimasi del tutto invariati (v. il rinvio all’art. 9 del D.Lgs. n. 159 del 2015 contenuto nell’art. 1, co. 7, del D.L. n. 193 del 2016).

In proposito, DIRPUBBLICA ed APPLET denunciano la mancanza di trasparenza in ordine ai reali motivi dell’operazione intrapresa dal Governo, tenuto conto che gli osservatori internazionali (OCSE e FMI) avevano, invece, raccomandato la concentrazione all’interno dell’Agenzia delle Entrate (che costituisce una pubblica amministrazione) delle funzioni di riscossione.

Contestualmente al ricorso, il difensore delle ricorrenti ha proposto istanza di sospensione degli effetti del decreto di nomina del Commissario straordinario, facendo presente il gravissimo rischio al quale i dipendenti delle società del Gruppo Equitalia sarebbero ingiustamente esposti nell’ipotesi di accoglimento nel merito del ricorso a distanza di tempo, poiché, una volta trasferiti alle dipendenze della nuova Agenzia, gli stessi non potrebbero essere riassorbiti presso le predette società, nel frattempo estinte, con conseguenze drammatiche sui livelli occupazionali e, in definitiva, sulla tenuta stessa del sistema fiscale.



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