Data  14/11/2017 01:47:48 | Sezione Entrate Entrate

APPLET come DIRPUBBLICA, contro gli aggi e la metamorfosi di Equitalia


Il logo dell'Associazione APPLET.
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L’Associazione APPLET ha presentato motivi aggiunti contro la metamorfosi Equitalia e l'applicazione degli aggi, ma in Parlamento ci si appresta a varare l'ennesima riforma del Fisco. Il tutto per cancellare la sentenza 37 della C. Cost. - Ecco il comunicato e la nota tecnica dell'avv. Medici (http://www.dirapplet.eu/News/DettaglioNews/35).




 

Pubblicizzazione e aggio per i dipendenti di Equitalia? APPLET dice no e ricorre!

di di Gaetano Mauro - Segretario Generale Applet
giovedì 2 novembre 2017 -

http://www.dirapplet.eu/News/DettaglioNews/34


Il 27 ottobre u.s., l’avv. Carmine Medici ha depositato per conto di APPLET il ricorso per motivi aggiunti proposto avverso le disposizioni dello Statuto dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, approvato con D.P.C.M. 5 giugno 2017, anche per la parte concernente la conservazione dell’anacronistico sistema di remunerazione dell’agente della riscossione, con il conseguente obbligo per i contribuenti iscritti a ruolo di corrispondere alla predetta Agenzia aggi ed oneri di riscossione (e di esecuzione), come previsto nel preesistente (ed ancor più anacronistico) sistema delle concessioni a privati (quale esistente prima della riforma del 2005).
La soluzione accolta dall’art. 1, co. 7, del D.L. n. 193 del 2016, e poi confermata dall’art. 11, co. 1, dello Statuto dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, risulta del tutto incoerente con le ragioni ispiratrici del disegno riformatore, che avrebbero dovuto indirizzare il legislatore a ricondurre l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione dei crediti tributari all’interno dell’Agenzia delle Entrate, secondo le indicazioni fornite dall’OCSE e richiamate nel preambolo del D.L. n. 193 del 2016.

In proposito, la Corte dei Conti ha ricordato che ciò non è quanto avviene nei «principali paesi europei, che adottano un sistema di gestione diretta da parte dello stesso ente creditore, pur avvalendosi, in alcuni casi, di ausiliari anche privati (la Spagna, per la riscossione locale, ed il Regno Unito, per le procedure esecutive)».
In ogni caso (e significativamente), come emerge dal “confronto europeo sui compensi degli agenti della riscossione”, nei predetti paesi i compensi per la riscossione ricadono sulla fiscalità generale o (il che è lo stesso) sugli enti analoghi all’Agenzia delle Entrate italiana.

La contestazione del sistema di remunerazione dell’agente di riscossione si inserisce nell’ambito del contenzioso già intrapreso sull’istituzione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione e tutt’ora pendente dinanzi al T.A.R. del Lazio, inizialmente focalizzato sul trasferimento presso l’Agenzia di personale assunto dalle società del Gruppo Equitalia in regime di diritto privato, senza l’espletamento di concorsi pubblici, in violazione dell’art. 97, co. 4, Cost.
L’operazione che si è risolta in una situazione di palese svantaggio per i contribuenti, proprio perché il mantenimento delle funzioni di riscossioni in capo ad un soggetto (solo formalmente) diverso dall’Agenzia delle Entrate ha costituito il pretesto per la conservazione del vituperato sistema di remunerazione dell’agente della riscossione, per cui i costi per i contribuenti sottoposti alle procedure di riscossione sono rimasi del tutto invariati.
avvalendosi, in alcuni casi, di ausiliari anche privati (la Spagna, per la riscossione locale, ed il Regno Unito, per le procedure esecutive)».

In ogni caso (e significativamente), come emerge dal “confronto europeo sui compensi degli agenti della riscossione”, nei predetti paesi i compensi per la riscossione ricadono sulla fiscalità generale o (il che è lo stesso) sugli enti analoghi all’Agenzia delle Entrate italiana.
La contestazione del sistema di remunerazione dell’agente di riscossione si inserisce nell’ambito del contenzioso già intrapreso sull’istituzione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione e tutt’ora pendente dinanzi al T.A.R. del Lazio, inizialmente focalizzato sul trasferimento presso l’Agenzia di personale assunto dalle società del Gruppo Equitalia in regime di diritto privato, senza l’espletamento di concorsi pubblici, in violazione dell’art. 97, co. 4, Cost.
L’operazione che si è risolta in una situazione di palese svantaggio per i contribuenti, proprio perché il mantenimento delle funzioni di riscossioni in capo ad un soggetto (solo formalmente) diverso dall’Agenzia delle Entrate ha costituito il pretesto per la conservazione del vituperato sistema di remunerazione dell’agente della riscossione, per cui i costi per i contribuenti sottoposti alle procedure di riscossione sono rimasi del tutto invariati.
avvalendosi, in alcuni casi, di ausiliari anche privati (la Spagna, per la riscossione locale, ed il Regno Unito, per le procedure esecutive)».

In ogni caso (e significativamente), come emerge dal “confronto europeo sui compensi degli agenti della riscossione”, nei predetti paesi i compensi per la riscossione ricadono sulla fiscalità generale o (il che è lo stesso) sugli enti analoghi all’Agenzia delle Entrate italiana.
La contestazione del sistema di remunerazione dell’agente di riscossione si inserisce nell’ambito del contenzioso già intrapreso sull’istituzione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione e tutt’ora pendente dinanzi al T.A.R. del Lazio, inizialmente focalizzato sul trasferimento presso l’Agenzia di personale assunto dalle società del Gruppo Equitalia in regime di diritto privato, senza l’espletamento di concorsi pubblici, in violazione dell’art. 97, co. 4, Cost.
L’operazione che si è risolta in una situazione di palese svantaggio per i contribuenti, proprio perché il mantenimento delle funzioni di riscossioni in capo ad un soggetto (solo formalmente) diverso dall’Agenzia delle Entrate ha costituito il pretesto per la conservazione del vituperato sistema di remunerazione dell’agente della riscossione, per cui i costi per i contribuenti sottoposti alle procedure di riscossione sono rimasi del tutto invariati.
Sul contenzioso principale si è già espresso favorevolmente il Consiglio di Stato in accoglimento dell’appello cautelare proposto dalla Dirpubblica (v. ordinanza del 28 luglio 2017, n. 3213).

Ancora una volta APPLET denuncia la mancanza di trasparenza in ordine ai reali motivi dell’operazione intrapresa dal Governo, tenuto conto che gli osservatori internazionali (OCSE e FMI) avevano, invece, raccomandato la concentrazione all’interno dell’Agenzia delle Entrate (che costituisce una pubblica amministrazione) delle funzioni di riscossione, soluzione quest’ultima che, come detto, avrebbe finalmente condotto all’abolizione dei tanto contestati aggi e oneri di riscossione.

Il Segretario Generale
Gaetano Mauro

Allegati:

Download   20171031_da_Medici-comunicato.pdf

(La nota tecnica dell'avv. Carmine Medici. - 188,5Kb)



Tags Applet, aggi, Equitalia, Parlamento. riforma, Fisco, Corte Costituzionale, Medici, Gaetano Mauro