Data  13/11/2018 18:51:19 | Sezione INPS INPS

La leonessa di Crotone ha atterrato la prepotenza dell’INPS … ed è solo il primo tempo!


La leonessa di Crotone.
La leonessa di Crotone.

Marisa Arcuri, nel 2011, non accettò un rimprovero scritto irrogato per aver chiesto al datore di lavoro (l’INPS) requisiti e percorso professionale della propria dirigente. Dopo 7 anni, ha vinto, sia in grado di appello, sia in Cassazione. L’INPS ora dovrà rifondere una somma superiore a € 20.000,00. Ma questa volta non pagherà il contribuente!




Si deve tener conto che il caso qui riportato non è l’unico; l’INPS, infatti, non tollera che i propri impiegati osino esercitare i diritti fondamentali di critica e di accesso agli atti; conosciamo altri casi che non sono ancora giunti in Cassazione. Marisa Arcuri ha reso un servizio a tutti, soprattutto ai cittadini comuni che, d’ora innanzi, potranno guardare al pubblico impiegato come ad un difensore, capace di agire anche contro gli “interessi” illeciti della propria Amministrazione.

Riportiamo alcuni passaggi nelle sentenze di cui al procedimento appena concluso.

CORTE D’APPELLO DI CATANZARO - SENTENZA 626 DEL 19/05/2017 -

“h) va … considerato che i pubblici dipendenti devono adempiere alle funzioni loro affidate “con disciplina e onore” (art. 54, secondo comma, Cost.) … (omissis) …. il che dimostra come nel lavoro pubblico - a differenza del lavoro privato - il rispetto dei suddetti obblighi non possa mai essere apprezzato con riferimento ai meri interessi datoriali, dovendo sempre essere commisurato all’interesse pubblico che quegli interessi trascende”.

“o) al di là degli aspetti squisitamente penalistici, quel che è certo è che la vicenda si caratterizza per la presenza di notevoli profili di illiceità che l’Arcuri con la sua istanza di accesso agli atti voleva chiarire, mentre il rigetto dell’istanza e l’irrogazione della sanzione disciplinare risultano oggettivamente finalizzati ad occultare l’accaduto”.

“p) pertanto si disporrà l’invio degli atti alla magistratura contabile, mentre si conclude nel senso che il comportamento addebitato all’Arcuri non presenta alcun profilo di rilevanza disciplinare e anzi appare espressione dei generali doveri di cura del pubblico interesse cui i lavoratori pubblici dovrebbero sempre conformarsi”.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - SENTENZA 28293 DEPOSITATA IL 12/11/2018.

“… l’obbligo di fedeltà …. di correttezza e di buona fede, cui è tenuto il dipendente nell’esecuzione del contratto di lavoro devono essere riferiti esclusivamente ad attività lecite - da tutti i punti di vista: penale, civile, amministrativo, tanto più nel lavoro pubblico - del datore di lavoro, non potendosi certo richiedere al lavoratore la osservanza di detti obblighi, nell’ambito del dovere di collaborazione con il datore di lavoro anche quando quest’ultimo intenda perseguire interessi che non siano leciti, nel senso suddetto”.

Allegati:

Download   20181112_da_Cassazione-28923.pdf

(Cassazione Lavoro Sent. 28293 12/11/2018 - 1151Kb)



Tags Arcuri, Inps, Crotone, Corte d'Appello Catanzaro, Cassazione