Data  02/09/2019 00:48:01 | Sezione Entrate Entrate

Concorso a 175 dirigenti Entrate - Il CdS respinge l’appello cautelare DIRPUBBLICA.


No siempre gana el torero!
No siempre gana el torero!

Si chiude una vertenza durata 4 anni, sorta a latere della sentenza 37/2015 cost. - DIRPUBBLICA ha fatto tutto ciò che era nelle sue disponibilità; ora spetta soltanto all’Agenzia delle Entrate ed ai Colleghi individualmente garantire e pretendere una prosecuzione corretta e tempestiva del concorso. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuti.




 

Pubblicato il 30/08/2019
N. 04328/2019 REG.PROV.CAU.
N. 06254/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 6254 del 2019, proposto da Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
L’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 2610/2019, resa tra le parti, concernente l’impugnazione del provvedimento che ha disposto la riattivazione del concorso speciale, per titoli e colloquio orale, per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia, indetto con il provvedimento n. 146687 del 29/10/2010.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2019 il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per le parti l’avvocato Carmine Medici e l’avvocato dello Stato Luca Reali;

Ritenuto, nei limiti della sommarietà tipica della fase cautelare, che non possono essere favorevolmente apprezzate le prospettazioni della parte appellante, avuto riguardo, per un verso, al tenore dei motivi di impugnazione articolati avverso l’atto di riattivazione del concorso pubblico e, per un altro verso, alla definitiva caducazione del bando, nella (sola) parte relativa alla valutazione del punteggio riconosciuto per lo svolgimento a titolo provvisorio degli incarichi dirigenziali (cfr. la sentenza del Tar del Lazio n. 4242/2017; la sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015; e la sentenza del Consiglio di Stato n. 4641/2015).
Compensa le spese della fase cautelare, in considerazione della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge l'appello (ricorso numero 6254/2019).
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2019 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente
Giuseppe Castiglia, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere


L'ESTENSORE                                                                                                                   IL PRESIDENTE
Daniela Di Carlo                                                                                                              Antonino Anastasi

IL SEGRETARIO



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