Data  21/10/2020 02:02:05 | Sezione Enti pubblici di ricerca Enti pubblici di ricerca

PANTOUFLAGE ALL’ISIN? PUBBLICHIAMO CON OSSERVAZIONI LA REPLICA DEL DIRETTORE.


VOCE DELLE VOCI E L'AVV. MAURIZIO PERNICE, DIRETTORE ISIN.
VOCE DELLE VOCI E L'AVV. MAURIZIO PERNICE, DIRETTORE ISIN.

A seguito di https://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=4178, il direttore ISIN, con nota del 16 c.m. ha chiesto di pubblicare la sua replica; aderiamo alla richiesta unitamente alle nostre osservazioni. Nel frattempo si è occupato della vicenda VOCE DELLE VOCI http://www.lavocedellevoci.it/2020/10/19/sicurezza-nucleare-isin-sotto-i-riflettori/ .




 

Precisiamo, in via preliminare, che la finalità perseguita con la nota del 09/10/2020, inviata all’ISIN da parte del nostro Segretario provinciale di Roma (nonché Segretario Organizzativo del Sindacato), Maurizio Marchetti, è quella di acquisire “semplici” informazioni in merito alle modalità con le quali era stato assunto un nuovo dirigente amministrativo. Contrariamente, infatti, a quanto sostenuto nella lettera di riscontro che pubblichiamo, era stata rilevata nel sito web dell’Ispettorato l’assenza totale di documenti relativi alla vicenda d’interesse e che tale situazione di fatto aveva portato ad alimentare le riflessioni e le considerazioni che sono state manifestate nella richiesta di informazioni innanzi richiamata.

Da un esame attento della documentazione (solo recentemente) pubblicata, si evince che il nuovo dirigente amministrativo avrebbe sottoscritto il contratto individuale di lavoro in data 30/07/2020 (I.D. 2595/ISIN) e che con Determina Direttoriale n. 119, sempre del 30/07/2020, sarebbe stato immesso nei ruoli dell’ISIN nella Sezione A “Dirigenziale”, con il profilo di dirigente amministrativo di II fascia, con decorrenza fissata al 01/09/2020. Si è riscontrato, inoltre, che con successiva Determina Direttoriale n. 121 del 31/07/2020 sarebbe stato conferito al neoassunto anche il relativo incarico dirigenziale riguardante il Servizio per gli “Affari Generali, il Bilancio e la Gestione Economico Giuridica del Personale”, sulla scorta di una dichiarazione sull’insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità ivi richiamata che, se coincidesse con la dichiarazione pubblicata nel sito web (neanche protocollata), risalirebbe soltanto alla data del 08/10/2020 con una sfasatura temporale di più di due mesi rispetto alla data del conferimento dell’incarico dirigenziale in parola.

A seguito dell’esame condotto, appare chiaramente che sarebbe stato quanto mai opportuno pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’ISIN tutta la documentazione su citata, oltre logicamente al curriculum vitae et studiorum ed alle voci retributive spettanti al neodirigente, all’indomani della stipula del suo contratto individuale di lavoro e del conferimento del relativo incarico dirigenziale, intervenuti entrambi alla fine del mese di luglio scorso, pur se la presa di servizio sarebbe intervenuta a decorrere dal 01/09/2020. Ciò invece non è accaduto! Il sito web dell’ISIN è stato infatti carente di tale documentazione fino al 09/10/2020 ovvero sino alla data in cui questa Organizzazione Sindacale ha presentato la relativa istanza informativa.

Chiarito ciò, in via preliminare, s’intende affrontare la questione relativa all’accordo tra l’ISIN ed Unioncamere. A tal proposito si conferma che con la nota inviata da questa Organizzazione Sindacale non s’intendeva mettere in discussione la titolarità dell’ISIN di stipulare convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i. per la gestione unitaria dei suoi servizi strumentali, come previsto dall’art. 6 comma 20-bis del d.lgs. n. 45 del 2014 e s.m.i., ma s’intendeva esprimere le proprie perplessità sulla natura giuridica di detto accordo, alla luce della normativa generale, rinvenibile nel combinato disposto dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. e dell’art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.. Le Amministrazioni pubbliche, quindi, possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di “interesse comune”, senza che essi rientrino nell'ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, a patto che vengano soddisfatte “tutte” le seguenti condizioni:

  1. l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
  2. l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
  3. le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Al di fuori di questi casi, ogni accordo avente natura patrimoniale soggiacerebbe alle regole dell’evidenza pubblica, dovendosi anche le amministrazioni pubbliche includere nel novero degli operatori economici sottoposti alle regole della concorrenza, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. p) del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i..

Anche l’ANAC sulla base delle indicazioni del giudice comunitario in materia, ha voluto precisare nella sua Delibera n. 567 del 31 maggio 2017 i limiti del ricorso a tali accordi tra pubbliche amministrazioni, chiarendo che:

  1. l’accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
  2. alla base dell’accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
  3. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno.

Su tale argomento, inoltre, L’ANAC ha ribadito che qualora un’amministrazione si ponga, rispetto all’accordo, come un operatore economico che presta dei servizi dietro un corrispettivo (anche non implicante il riconoscimento di un utile economico, ma solo al limite di un rimborso dei costi) non sarebbe possibile parlare di una cooperazione tra enti pubblici per il perseguimento di funzioni di servizio pubblico comune, ma di uno scambio di prestazioni tra i medesimi enti che prescinderebbe da una “sinergica convergenza” su un’attività di interesse comune. Detta attività sarebbe, quindi, inquadrabile, nello schema tipico dei contratti di diritto comune, disciplinato dall’art. 1321 del cod. civ..

Alla luce di ciò, la nota inviata da questa O.S. ha quale specifica finalità proprio quella di comprendere la natura giuridica dell’Accordo stipulato tra ISIN e Unioncamere e di individuare qual è l’interesse pubblico comune perseguito tra le due amministrazioni. Chiarire questi aspetti è fondamentale anche al fine di escludere eventuali situazioni di conflitto d’interesse, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 62 del 2013 e dell’art. 6-bis della legge n. 241 del 1990 e s.m.i, e la ricorrenza nel caso di specie del divieto di pantouflage o revolving doors (le famose porte girevoli) in cui potrebbe incorrere il dirigente neoassunto, vista la sua provenienza da Unioncamere. Con riferimento, infatti, al divieto di pantouflage risulta evidente che qualora non si rientrasse nel caso citato della “collaborazione” fra due Amministrazioni, non si porrebbe in alcun modo la questione dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i., ma continuando a sussistere notevoli dubbi interpretativi circa la natura giuridica di detto Accordo che lega i due enti, le perplessità permangono soprattutto per il fatto che Unioncamere sembra agire nei confronti dell’ISIN alla stregua di un “operatore economico privato”.

Si afferma questo anche in considerazione del fatto che l’ANAC dal canto suo, stante il supremo interesse a contrastare il dilagare della corruzione ad ogni livello nella società italiana, ha esteso la portata applicativa della norma sul divieto di pantouflage, ritenendo che nella nozione di “soggetto privato” possano ricomprendersi addirittura le cd. “società in mano pubblica”, considerando non preclusa la possibilità di attuare tale divieto non solo nei trasferimenti “pubblico e privato”, ma anche in quelli tra “privato e pubblico”.

Tanto premesso e considerato è interesse di questa Organizzazione Sindacale fugare ogni dubbio sulla genuinità dei rapporti tra ISIN ed Unioncamere che si riflette di conseguenza anche sul provvedimento di assunzione del nuovo dirigente, accordando la sua disponibilità a pubblicare sul proprio sito web la nota di riscontro del 16/10/2020, nonché altre successive note dell’ISIN, al fine di fornire tutti i chiarimenti che la situazione richiede.

Allegati:

Download   20201016-1477-pec_da_ISIN-Pernice-risposta.pdf

(La replica dell'avv. Maurizio Pernice del 16 ottobre 2020. - 498,2Kb)



Tags ISIN, PANTOUFLAGE, Pernice, Marchetti, Voce delle voci.